Art. 3.
(Potere di disposizione).

      1. Nei confronti dei soggetti che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad impartire adeguate disposizioni in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
      2. Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che non ottempera all'obbligo di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 3.000 euro a 10.000 euro. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dal citato personale ispettivo, ai sensi del medesimo comma, si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300 euro a 600 euro.